La normativa di riferimento, L. 2/2009, specifica che tutte le aziende e i liberi professionisti dovranno dotarsi di questo strumento come indicato nell'art.16 "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese":
- "6. Le imprese costituite in forma societaria, che devono indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Per quelle gia' esistenti, la medesima comunicazione deve avvenire entro tre anni.
- 7. I professionisti iscritti in albi, che devono comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica come previsto al punto precedente entro un anno. e' poi cura degli ordini la pubblicazione in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata."
Per approfondimenti visitate il sito www.cnipa.gov.it (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione)
o scaricate la normativa di rifermento:
IMPORTANTE: l'invio di un messaggio da una casella PEC a una casella tradizionale equivale ad una
raccomandata semplice mentre l'invio da una casella PEC un'altra casella PEC equivale ad una
raccomandata AR. L'invio da una casella tradizionale a una casella PEC non funziona.
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